Pubblicato :
18/10/2021 09:47:41
Categoria :
Novità
Si fa presto a dire Green Pass. La gestione del “certificato verde”, con le adeguate strumentazioni tecnologiche, non è un esercizio logistico complicato. Basta un lettore di QR-Code collegato alla piattaforma ministeriale per garantire una verifica rapida ed affidabile.
Il problema è che, sul mercato italiano, esistono numerosi dispositivi che, pur assolvendo in pieno il loro compito, non rispettano in alcun modo i protocolli normativi sottoponendo le aziende al rischio di sanzioni salatissime.
Il Green Pass, infatti, è a tutti gli effetti un “dato sanitario” e, come tale, deve sottostare alle rigorose regole imposte dalla legge sulla privacy. Dunque, in primis, non può essere divulgato e neppure trattato.
Il Q-Visio GP di iAccess è dotato di un software che controlla lo status del certificato verde, limitandosi a segnalare, con un LED verde o rosso, la sua validità.
Al suo interno, nel rigoroso rispetto della normativa imposta dal Garante, non viene archiviato alcun nominativo e le verifiche restano tassativamente “anonime”.
Q-Visio GP semplicemente legge le informazioni contenute nel Green Pass:
questo permette di non dover aggiornare il fascicolo privacy operando nella più assoluta legalità.
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In particolare, il Garante afferma: “L’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate”.
Va quindi ribadito come non sia possibile per i datori di lavoro raccogliere “elenchi” di soggetti controllati o tenere “registri” da far compilare ai delegati al controllo.
L’attività di reporting del controllo effettuato, anche se a campione, non può comportare il trattamento di dati dei soggetti sottoposti a controllo e quindi è evidente che al delegato non potrà essere chiesto altro se non un’attestazione circa il fatto che lo stesso ha provveduto ad effettuare i controlli come da disposizioni ricevute e, nel caso di controlli a campione, quanti sono i soggetti da lui controllati.
Ci sono imprenditori che vorrebbero utilizzare il Green Pass come “marcatempo”, ma anche in questo caso - seppur sul piano tecnologico l’operazione sarebbe elementare - da un punto di vista normativo è, a tutti gli effetti, un modus operandi illegale in quanto “il sistema utilizzato per la verifica del green pass - recita la norma - non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate”. Allo stesso modo, non è possibile memorizzare i dati del certificato verde per crearsi, ad esempio, un data-base interno a fini commerciali.
I dispositivi che non operano all’interno di questi schemi normativi violano le norme e dunque, in caso di controllo, sottopongono l’azienda al rischio di sanzioni pecuniarie molto elevate.